Sanità vicina al cittadino

DM 77: dalla riforma ai servizi che funzionano

La tutela della salute non può dipendere soltanto dagli ospedali. Deve iniziare dalla prevenzione e proseguire vicino alla persona, anche a casa, con servizi capaci di accompagnare anziani, famiglie e cittadini affetti da malattie croniche.

Il diritto alle cure trova fondamento nell’articolo 32 della Costituzione, nell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale disciplinata dal D.Lgs. 502/1992 e nei livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti dal DPCM 12 gennaio 2017.

Il Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 ha introdotto la cornice nazionale per rafforzare l’assistenza territoriale. Occorre distinguere: l’Allegato 1 descrive il modello organizzativo, mentre l’Allegato 2 stabilisce standard prescrittivi. Le Regioni devono programmare l’assistenza territoriale e adeguarne l’organizzazione agli standard vincolanti, in coerenza con gli investimenti della Missione 6 del PNRR.

Che cosa cambia per i cittadini?

  • Case della Comunità: punti di accesso nei quali coordinare medici, infermieri e altri professionisti per prevenzione, assistenza e orientamento ai servizi.
  • Ospedali di Comunità: strutture intermedie per pazienti che richiedono cure a bassa intensità clinica e assistenza prevalentemente infermieristica.
  • Assistenza domiciliare integrata: interventi programmati a casa, soprattutto per persone fragili, anziane o non autosufficienti.
  • Telemedicina: visite e monitoraggi a distanza, quando appropriati, garantendo sicurezza, riservatezza e rispetto delle norme sulla protezione dei dati sanitari.
  • Centrali Operative Territoriali: coordinamento dei passaggi tra ospedale, territorio e domicilio per assicurare continuità alle cure.

Pensiamo a una persona anziana dimessa dall’ospedale: dovrebbe poter contare su un collegamento efficace tra medico di famiglia, infermieri, servizi territoriali e assistenza a domicilio. È questa continuità il senso concreto della riforma.

L’integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali comunali, però, non nasce automaticamente dall’apertura di una struttura: richiede le intese e gli accordi previsti dalla normativa, che definiscano competenze, modalità operative e risorse. Il DM 77 lo chiarisce per le Case della Comunità, richiamando la legge 234/2021 e il DPCM del 2017. La responsabilità dell’organizzazione sanitaria resta in capo alle Regioni e alle aziende sanitarie; i Comuni possono contribuire attraverso i propri servizi sociali e gli strumenti di raccordo istituzionale. La sfida è disporre di personale, risorse stabili e servizi effettivamente accessibili, non soltanto di edifici inaugurati.

Il mio impegno è promuovere una sanità territoriale valutata sui risultati: tempi di accesso, presenza di professionisti, tutela dei dati personali, assistenza prestata e continuità delle cure, soprattutto per le persone più fragili.

La vera misura del successo di questa riforma non sarà il numero degli edifici inaugurati, ma la capacità di garantire cure accessibili, tempestive e continuative.

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